Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 ter così recitava:

“Art. 44 ter - (Attività di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo ed accessorie)

1. L'attività di progettazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, si articola, secondo tre successivi livelli di approfondimento tecnico, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

2. L'avvio dell'attività di progettazione può essere preceduto da uno studio di fattibilità relativo principalmente alle analisi propedeutiche, alle alternative di progetto e alla fattibilità tecnica.

3. Per i lavori di scavo archeologico e di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.

4. Per i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 euro, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.

5. I progetti sono costituiti dagli elaborati grafici e descrittivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili in relazione alla specificità dei beni sui quali si interviene.

6. Nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

7. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, la direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con la tipologia di intervento.

8. Per i lavori di scavo archeologico e di restauro, la direzione dei lavori può essere integrata da un direttore operativo con funzioni di direttore scientifico dei lavori.

9. Per gli interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'organo incaricato delle operazioni di collaudo finale può comprendere un restauratore con esperienza almeno quinquennale o in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.

10. Per gli scavi archeologici e i lavori di restauro di beni mobili ed immobili, qualora sia stabilito nel capitolato speciale di appalto, è previsto il collaudo interno della documentazione grafica, fotografica e dei reperti, con l'emissione, da parte del direttore scientifico, in collaborazione con gli uffici competenti, degli attestati di regolare esecuzione facenti parte integrante delle contabilità e necessari per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del pagamento della rata di saldo.

11. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono avvalersi, per tutta la durata dei lavori, di personale tecnico esterno per il controllo degli interventi, scelto sulla base del proprio curriculum.”

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