Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 così recitava:

“Art. 44 - (Sistema di certificazione della qualità)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, la Regione promuove e sostiene la diffusione della qualità tra i soggetti affidatari di lavori pubblici i quali devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di controllo della qualità delle opere pubbliche nelle fasi di esecuzione e di collaudo.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

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