Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 39 così recitava:

“Art. 39 - (Competenze degli organi regionali)

1. Per quanto attiene alla Regione, l'attività connessa all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui alla presente legge, è attribuita alla competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori regionali e dei dirigenti della Regione.

2. Spetta al Consiglio regionale:

a) abrogata

b) abrogata

c) l'approvazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;

d) l'approvazione del capitolato generale per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici di cui all'art. 30, commi 1 e 2.

3. Spetta alla Giunta regionale:

a) l'adozione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;

b) l'adozione e l'approvazione del piano regionale operativo di cui all'art. 8;

c) l'approvazione delle progettazioni, di altri elaborati tecnici, nonché dei capitolati d'oneri tipo e dei capitolati speciali tipo;

d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso;

e) abrogata

f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32, che esulano dalla competenza dei dirigenti;

g) l'istituzione dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 17;

h) l'istituzione della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;

i) l'istituzione e l'organizzazione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;

l) abrogata

m) l'adozione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;

n) l'assunzione di ogni altro provvedimento previsto dalla presente legge e non attribuito esplicitamente ad altri organi della Regione o ai dirigenti.

4. Spetta agli assessori regionali competenti:

a) formulare le proposte da inoltrare alla Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, per la redazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7 e del piano regionale operativo di cui all'art. 8;

b) sovraintendere alla redazione degli studi di cui all'art. 6, comma 4;

c) predisporre gli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;

d) istruire i provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32 e ogni altro provvedimento proposto alla Giunta regionale.

5. Spetta al Presidente della Giunta regionale stipulare e sottoscrivere i contratti di appalto pubblico di lavori e di appalto pubblico di servizi. Tale compito può essere delegato, in via generale o con riferimento ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli lavori pubblici.

6. Spetta ai dirigenti della Regione:

a) l'adozione dei bandi di gara dei capitolati speciali d'appalto, nonché l'invito alle procedure concorsuali previste dalla presente legge;

b) la presidenza alle procedure di gara con l'assunzione della veste di ufficiale rogante o di presidente del seggio di gara nelle procedure di gara di carattere automatico di cui all'art. 25, comma 12;

c) l'adozione degli atti relativi ai lavori pubblici da eseguirsi in economia;

d) lo svolgimento delle altre attribuzioni ad essi espressamente demandate da disposizioni della presente legge, fermo restando quanto disposto dalla l.r. 45/1995.”

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