Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 38 così recitava:

“Art. 38 - (Realizzazione da parte della Regione di lavori in economia di competenza degli enti locali)

1. I lavori pubblici di competenza degli enti locali di importo superiore a 20.000 euro, finalizzati a garantire la sicurezza e la continuità funzionale dell'opera, aventi caratteristica di urgenza ovvero di frammentarietà, possono, data la loro natura, essere eseguiti in economia direttamente dalla Regione.

2. Abrogato

3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 1 i lavori di pronto intervento.

3 bis. L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi.”

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