Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 37 così recitava:

“Art. 37 - (Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato)

1. Il soggetto promotore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, ancorché non inserite negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 36.

1 bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono procedere alla individuazione del soggetto promotore mediante avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all'articolo 24, comma 6. L'avviso deve indicare i contenuti dell'offerta da produrre a corredo delle candidature, in conformità a quanto previsto dal comma 2, e i criteri per la selezione del promotore.

2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva già nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico-finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo, soggetto ad accettazione da parte del soggetto appaltante, è comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile e non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

3. Il soggetto appaltante valuta l'ammissibilità formale della proposta, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione, con esito positivo, delle valutazioni di cui al comma 3, il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione della proposta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge e alla normativa comunitaria e statale vigente. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sulla proposta e sull'eventuale progettazione ad essa acclusa.

5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e trasparenti.

6. Laddove l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle osservazioni presentate in base al comma 4, ritenga di accogliere la proposta presentata dal soggetto promotore, eventualmente prescelto in base al comma 5, essa procede all'indizione di una pubblica gara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici ovvero per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, nel rispetto della disciplina generale dettata dalla presente legge nonché dalle ulteriori disposizioni, comunitarie e nazionali, di volta in volta applicabili, così come integrate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. I partecipanti alla pubblica gara, ad eccezione del soggetto promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, in una delle forme previste dalla presente legge, in misura pari alle spese quantificate in base al comma 2.

8. Nell'ambito della pubblica gara, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione di lavori pubblici o sulla selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente. Le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'importo quantificato in base al comma 2.

10. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al cinquanta per cento del medesimo importo quantificato in base al comma 2, a titolo di rimborso forfetario per le spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

10.1. Il soggetto promotore selezionato ai sensi del comma 1bis la cui proposta, tenuto conto delle osservazioni presentate, non sia stata ritenuta meritevole di accoglimento ha diritto alla corresponsione, a titolo di rimborso spese, di una somma pari al 50 per cento delle spese sostenute per la redazione della progettazione, quantificate ai sensi del comma 2.

10 bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 37bis e seguenti della l. 109/1994, introdotti dalla l. 415/1998.”

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