Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 34 così recitava:

“Art. 34 - (Cauzioni e coperture assicurative)

1. Al fine di garantire la serietà dell'offerta e di tutelare il soggetto appaltante dai danni che potrebbero derivargli dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appaltoconcorso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva.

1 bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.

2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale, la cauzione definitiva è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'articolo 17 ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fideiussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte del soggetto appaltante. Nell'appalto-concorso di cui all'articolo 24, comma 2, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva.

2 bis. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte del cinquanta per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 4 dell'art. 25.

3. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione di cui al comma 2 può essere proporzionalmente diminuita.

4. Abrogato

5. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo ovvero nei termini di cui al comma 2. Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche della polizza assicurativa in funzione del valore economico dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori. Nei casi in cui è previsto un periodo di garanzia, tale polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza equivalente, che tenga indenni i soggetti di cui al presente comma da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi relativi alla loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico, fatti salvi gli effetti stabiliti nel comma 2.

6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla Giunta regionale, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.

6 bis. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20, il bando di gara indica le modalità di costituzione e l'ammontare della cauzione provvisoria e di quella definitiva poste a garanzia, rispettivamente, della serietà dell'offerta e della corretta esecuzione del servizio.

7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per varianti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1.000.000 di euro, per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite; il coordinatore, in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista, deve autorizzare la sospensione della polizza. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

8. La mancata presentazione da parte dei progettisti della dichiarazione di cui al comma 7 impedisce alle amministrazioni la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario.

8 bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione successiva alla sospensione di cui al comma 7, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino