Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 33 così recitava:

“Art. 33 - (Subappalto)

1. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente e quelle per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'articolo 28, comma 16, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle lavorazioni medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del 30 per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente o nelle categorie di cui all'articolo 28, comma 16. Laddove, peraltro, il soggetto appaltante ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta motivata del coordinatore del ciclo.

2. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento in subappalto o in cottimo di lavorazioni di importo inferiore a 15.000 euro, a condizione che l'affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all'oggetto dei lavori e produca attestazione di regolarità relativamente agli adempimenti contributivi e che l'appaltatore apporti le opportune integrazioni ai piani della sicurezza e comunichi al soggetto appaltante, che può esprimere motivato diniego, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, il nominativo del subappaltatore o cottimista, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ovvero almeno quaranta giorni prima della predetta data in ipotesi di subappalto o cottimo di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro;

c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;

d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;

e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di cui all'articolo 23bis;

g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c);

h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le condizioni di cui al comma 3 e provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.

5. È vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti in subappalto o cottimo allo scopo di sottrarli alla disciplina dettata in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed al regime dell'autorizzazione da parte del soggetto appaltante.

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, corrispondono all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

7. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo.

8. In deroga a quanto previsto al comma 6, l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista, all'atto della richiesta di autorizzazione, possono convenire che il soggetto appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In tale ipotesi, la corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'appaltatore e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. Le modalità di espletamento di tale procedura sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.”

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