Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32 - (Varianti in corso d'opera)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;

a bis) per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili al soggetto appaltante;

b) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

b bis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;

d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice civile.

2. Ferma restando l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:

a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale e purché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dal soggetto appaltante, per proprie sopravvenute esigenze, il predetto limite non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;

b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse del soggetto appaltante. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3. Qualora si renda necessaria una variante di cui al comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua volta, provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

4. Il coordinatore provvede a far adeguare la progettazione, determinarne il costo, in base ai criteri di calcolo fissati dal capitolato generale, e, sentito il direttore dei lavori, le modalità di esecuzione.

5. Le motivazioni, i contenuti funzionali, tecnici, temporali ed economici degli adempimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, previo accertamento della copertura finanziaria, dal coordinatore all'organo competente per l'autorizzazione alla spesa.

6. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il coordinatore stipula con l'appaltatore un atto aggiuntivo per gli adempimenti di cui al comma 4 e ne dà comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 per il conseguente aggiornamento degli atti programmatori e delle informazioni da trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), i titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni arrecati alla committenza in relazione sia al danno emergente che al lucro cessante. Il coordinatore predispone una relazione illustrativa delle motivazioni che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni, sia in sede di approvazione della progettazione esecutiva sia in sede di presentazione dell'offerta, e la trasmette all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle varianti.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso, a cura del coordinatore, alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che provvede a darne comunicazione alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41, nonché all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda l'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica.

10. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera c), si considerano errori di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. Qualora la relazione del coordinatore del ciclo redatta ai sensi del comma 7 ponga in evidenza la possibilità di riscontrare da parte dell'appaltatore, già in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lettera c), l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati, anche per la parte eccedente il quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità.

12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, impongono all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante può, su proposta del coordinatore del ciclo, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento, alle condizioni contrattuali originarie, del corrispettivo dei lavori eseguiti, dei materiali utili in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti ovvero, in alternativa, procedere all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tal caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere.

12 bis. Nelle ipotesi di varianti conseguenti a cause impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, lettera a bis), ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda i tre decimi dell'importo originario del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono procedere, secondo quanto stabilito al comma 12, alla risoluzione del contratto ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto.”

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