Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 31 così recitava:

“Art. 31 - (Piani di sicurezza)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti ad uniformarsi alle misure dettate dalla normativa statale vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le violazioni, da parte dell'appaltatore, del concessionario, dei subappaltatori o cottimisti, dei piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto di appalto o di concessione. Gli oneri previsti per l'attuazione delle misure di sicurezza imposte dal piano di sicurezza e coordinamento sono indicati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

1 bis. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, senza il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In tale ultima ipotesi, valutata e confermata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, le imprese appaltatrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono ritenuti responsabili dei maggiori oneri sostenuti dal committente.

2. I capitolati di cui all'art. 30 devono prevedere:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte dei subappaltatori, cottimisti o dei prestatori a questi assimilati nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, il soggetto appaltante riscontri difformità rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, il soggetto medesimo trattiene sui corrispettivi maturati successivamente alla riscontrata inadempienza e fintanto che la stessa perduri una somma pari al 10 per cento dell'importo della rata di acconto o di saldo, in caso di inadempimento dell'appaltatore, ovvero pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso di inadempimento del subappaltatore o cottimista. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono autorizzati ad incamerare definitivamente le somme a detto titolo trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all'atto dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto dalla normativa statale vigente, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la risoluzione del contratto. In tal caso, l'ente appaltante escute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34 ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;

d bis) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto, di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto dalla normativa statale vigente, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera d). Nel caso in cui tale obbligo non sia rispettato, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d);

e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, e/o responsabile del rispetto del piano di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990;

f) l'obbligo di indicare, congiuntamente alla presentazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della l. 55/1990;

g) la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

2 bis. La Regione promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e con la cassa edile finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dei lavori, la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi.”

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