Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 30 così recitava:

“Art. 30 - (Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale, in forma di regolamento, il capitolato generale per i lavori pubblici di competenza della Regione. Tale capitolato generale è articolato in norme cogenti, applicabili a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, nonché a tutti gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, e in norme derogabili per i soggetti diversi dalla Regione.

2. Il capitolato generale di cui al comma 1 si applica automaticamente agli appalti aggiudicati dai soggetti diversi dalla Regione che siano privi del loro capitolato generale e per quanto ivi non espressamente derogato nei limiti consentiti dal comma 1.

3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione dell'intervento nel suo complesso;

b) designazione delle diverse categorie di lavori con il relativo importo;

c) definizione specifica dell'oggetto contrattuale, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, al presidio della sicurezza ed alla tempistica di esecuzione dei lavori;

d) identificazione di tutti i documenti progettuali relativi alle opere oggetto del contratto;

e) definizione dei ruoli e dei rapporti intercorrenti tra il coordinatore del ciclo, il progettista, l'appaltatore, la direzione lavori ed il collaudatore o la commissione di collaudo, con l'indicazione dei legali rappresentanti;

f) indicazione della periodicità e delle modalità con le quali devono essere fornite, al coordinatore del ciclo, le informazioni inerenti all'avanzamento tecnico delle attività di cantiere e delle forniture, alle eventuali variazioni della data di ultimazione finale, nonché dei termini intermedi ed eventuali variazioni del costo complessivo dell'appalto, alla presentazione di riserve, nonché ad ogni altro mutamento delle originarie pattuizioni contrattuali;

g) identificazione delle specifiche competenze del coordinatore e della direzione lavori in relazione all'esame delle varianti in corso d'opera ed alla tutela dei contenuti funzionali, tecnici ed economici del lavoro pubblico oggetto dell'appalto;

h) elencazione della documentazione che l'appaltatore è tenuto a predisporre in sede di presentazione dell'offerta ovvero in sede di aggiudicazione, con particolare riferimento al programma dettagliato dei lavori, alla logistica di cantiere, ai sistemi di controllo della qualità, ai sistemi di controllo della sicurezza, ai sistemi di calcolo degli avanzamenti, alla manodopera necessaria, con il grado di esaustività e di dettaglio compatibile con la particolare natura del singolo appalto;

i) periodicità e modalità delle relazioni sull'avanzamento lavori, che devono contenere dati sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere;

l) definizione delle modalità di collaudo ed accettazione delle opere con la puntuale indicazione dei casi nei quali sono ammessi i collaudi in corso d'opera;

m)definizione delle garanzie fideiussorie e delle coperture assicurative, ad integrazione delle vigenti normative di legge;

n) previsione delle modalità di fatturazione, di pagamento e di contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, anche al fine del versamento degli acconti, favorendo l'introduzione di sistemi di supporto informatici alternativi rispetto ai sistemi manuali;

o) indicazione delle cause di sospensione dei lavori imputabili all'appaltatore;

o bis) indicazione, nei casi di inottemperanza agli ordini di ripresa dei lavori e di abbandono del cantiere, dell'ammontare delle penali e delle ulteriori sanzioni a carico dell'appaltatore;

p) modalità di valutazione dei costi di fermo cantiere, ivi comprese le spese generali;

q) previsione di penali, con puntuale indicazione dei criteri di computo, per un valore complessivo non superiore al dieci per cento del valore di contratto, con un termine massimo ammissibile per il ritardo con l'indicazione specifica delle relative sanzioni. Il valore giornaliero della penale non può in ogni caso superare l'uno per mille del valore di contratto;

r) puntualizzazione delle modalità di approvazione dei contratti di subappalto e di cottimo, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi dei relativi affidatari, in attuazione del precetto generale di cui all'art. 33;

s) modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi dalle vigenti disposizioni statali e regionali;

t) modalità di valutazione delle eventuali varianti, laddove ammissibili ai sensi dell'art. 32;

u) specificazione degli elementi previsti nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3;

v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'art. 33, commi 7 e 8;

z) abrogata

4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili o allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo proprie dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. È altresì vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara, quando tale dicitura rende del tutto indeterminato l'oggetto della prestazione.”

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