Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 29 così recitava:

“Art. 29 - (Capitolati d'oneri per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, gli schemi-tipo di capitolato d'oneri, predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, per ciascuna tipologia dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura previsti nel ciclo di realizzazione dei lavori pubblici. In assenza della proposta, la Giunta regionale individua gli esperti ai quali affidare la redazione degli schemi-tipo di capitolato d'oneri.

2. I capitolati d'oneri, di cui al comma 1, devono rispettare i seguenti principi:

a) descrizione dettagliata delle prestazioni richieste in relazione alle loro tipologie ed ai relativi tempi di esecuzione;

b) definizione del numero minimo degli elaborati progettuali richiesti;

c) previsione delle modalità di redazione degli elaborati in relazione al grado di specificità richiesto per il singolo livello di progettazione di cui agli art. 11, 12, 13 e 14, nonché alla ricognizione ed al rispetto delle normative applicabili alla prestazione del servizio;

d) previsione di relazioni sullo stato di avanzamento nell'espletamento del servizio in relazione al livello di specificità del servizio stesso;

e) modalità di approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora il soggetto appaltante decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati;

g) indicazione delle modalità di escussione delle polizze assicurative;

h) indicazione delle penali applicabili in caso di ritardo nella consegna degli elaborati previsti;

i) indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico;

l) indicazione delle prestazioni accessorie che l'amministrazione aggiudicatrice intende richiedere nel corso delle successive fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, per i quali non devono essere previste maggiorazioni rispetto al corrispettivo pattuito;

m) indicazione del contenuto minimo della polizza assicurativa prevista per le responsabilità professionali;

n) modalità di integrazione delle prestazioni nel caso di servizi aventi natura multidisciplinare e individuazione della persona fisica responsabile della predetta integrazione;

o) indicazione delle sanzioni a fronte dell'inosservanza del divieto di cui all'art. 19, comma 3;

o bis) indicazione del termine eventuale di consegna del servizio;

o ter) indicazione delle ipotesi eventuali di sospensione dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste.”

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