Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 28 così recitava:

“Art. 28 - (Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), nonché gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.

2. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

3. Il bando di gara indica l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, la categoria generale o specializzata prevalente e tutte le ulteriori categorie di lavorazioni, con i relativi importi, eseguibili in forma sostanzialmente autonoma e di ammontare superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili, affidabili a cottimo o scorporabili. Il capitolato speciale d'appalto individua le categorie di appartenenza di tutte le lavorazioni omogenee di importo superiore a 25.000 euro, che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo.

4. L'impresa singola è ammessa alla gara qualora sia in possesso di attestazione in corso di validità dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, ovvero nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili, non posseduti dall'impresa, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 16.

5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera e all'organico medio annuo sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio di cui al comma 1, lettera c), e delle imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. I consorzi di cui al comma 1, lettera c), hanno facoltà di eseguire i lavori in proprio ovvero tramite affidamento alle imprese ad essi consorziate, indicate in sede di gara, in possesso dei prescritti requisiti generali di partecipazione. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale dei consorzi.

8. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lettera d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lettere b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono avvalersi dell'affidamento in subappalto in favore dei propri consorziati e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

9. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, la responsabilità del consorzio e delle cooperative ad esso consorziate e le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate dalla normativa statale vigente.

10. Le associazioni temporanee di concorrenti possono essere strutturate:

a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;

b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;

c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b).

11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti nel modo seguente:

a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera a), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti con riferimento:

1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori;

2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente sia alla totalità delle opere scorporabili per i relativi importi;

3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non è specificamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l'associazione è specificamente qualificata;

b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera b), dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente;

c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera c), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione mista non è specificamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e per i corrispondenti importi.

12. Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o subsistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un'unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione.

13. Le associazioni temporanee di cui al comma 10 devono, in ogni caso, possedere il 100 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara.

14. La responsabilità solidale nei casi di cui al comma 8 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma di cui al comma 10, lettera c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili nell'ambito delle forme di cui al comma 10, lettere b) e c), la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.

15. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui agli articoli 26 e 27, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti in forma singola individuati ai sensi del precedente periodo possono, nelle procedure ristrette, presentare offerta anche in qualità di mandatari di raggruppamento ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

16. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea verticale oppure combinata o mista, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.

17. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate o miste, i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.

18. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee e ai consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase concorsuale. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria prescritti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che:

a) i lavori da queste eseguiti non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori;

b) l'ammontare complessivo delle qualificazioni comunque possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati;

c) le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l'importo della qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica qualificazione, non eccedano l'importo per la cui assunzione è richiesta l'attestazione SOA con classifica I;

d) le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994.”

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