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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 26 così recitava:
“Art. 26 - (Procedura ristretta)
1. Alle procedure ristrette indette per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 1.200.000 euro sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
2. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro, il bando di gara fissa il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare i quali non possono essere inferiori, rispettivamente, a cinque e a ventuno. Qualora il numero dei candidati qualificati sia superiore al massimo fissato dal bando di gara, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per un terzo mediante sorteggio pubblico, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei concorrenti, e per i restanti due terzi sulla base dei seguenti criteri:
a) migliore idoneità economico-finanziaria, determinata in base al valore della cifra d'affari in lavori, realizzata dal concorrente nel quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando di gara;
b) migliore idoneità tipologica, determinata in base al valore della classifica di iscrizione SOA, posseduta dal concorrente nella categoria indicata dal bando come prevalente alla data di pubblicazione del bando;
c) migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria in applicazione dei criteri di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, il soggetto appaltante colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera c); in caso di parità del punteggio ottenuto anche sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, procede alla scelta mediante sorteggio.
4. In ipotesi di partecipazione di associazioni temporanee di concorrenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), e di consorzi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), il valore di cui al comma 2, lettera a), è costituito dalla sommatoria dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore della classifica di cui al comma 2, lettera b), è pari alla sommatoria dei livelli di importo delle classifiche di iscrizione SOA possedute nella categoria prevalente da ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore di cui al comma 2, lettera c), è costituito dalla media aritmetica dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio.
5. Non si fa luogo alla procedura ristretta qualora il numero dei candidati sia inferiore a tre, nell'ipotesi di cui al comma 1, ovvero sia inferiore al numero minimo fissato nel bando, nell'ipotesi di cui al comma 2. In tal caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, bandiscono una nuova gara mediante procedura aperta, anche modificando le relative condizioni ed aggiudicano comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.”
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