Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 23 bis così recitava:

“Art. 23 bis - (Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale oppure è stato pronunciato decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti delle casse edili;

f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) che, nell'esercizio della propria attività professionale, durante il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno operato con grave negligenza o malafede, ovvero hanno commesso un grave errore nell'esecuzione di lavori affidati dal soggetto che bandisce la gara;

h) che non sono in regola, sulla base di accertamenti definitivi, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

i) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, con decorrenza dell'effetto sanzionatorio dalla data di inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), della comunicazione del soggetto appaltante all'Osservatorio dei lavori pubblici;

j) che versino in una delle altre cause di esclusione previste da discipline di settore.”

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