Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17 - (Collaudi ed accettazione delle opere)

1. Le operazioni di collaudo finale amministrativo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro pubblico eseguito.

2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre mesi dalla data di attestazione dell'ultimazione dei lavori. Tale attestazione dev'essere contenuta in una relazione dettagliata, che è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, entro dieci giorni, corredata dei certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore, nonché delle tavole grafiche riportanti le opere come eseguite, e di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.

3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e si concludono con il collaudo amministrativo.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, su motivata proposta del coordinatore del ciclo, possono prevedere nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo, laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo per l'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. Il certificato di collaudo deve essere approvato dall'organo competente del soggetto appaltante nei due mesi successivi alla predetta data.

5. Per i lavori pubblici di importo netto contrattuale finale inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, il collaudo amministrativo di cui al comma 3 è sostituito dal certificato di regolare esecuzione al cui rilascio provvede direttamente il coordinatore del ciclo; è in ogni caso consentito, qualora ritenuto indispensabile dal coordinatore del ciclo, il ricorso alle operazioni di collaudo di cui al comma 1. La sostituzione è ammessa di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo competente nel caso degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per i lavori di importo compreso fra 400.000 euro e 1.500.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della normativa vigente. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale e, in ogni caso, non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato nei due mesi successivi a tale data.

6. I termini di cui ai commi 2, 3 e 5 sono interrotti qualora il collaudatore o il coordinatore del ciclo contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7. Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28 della l. 109/1994.

7. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo di cui al comma 3.

7 bis. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto dell'entità e della tipologia del lavoro, indicano nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, se intendono subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di specifica garanzia fideiussoria; detta garanzia non può essere richiesta se non espressamente prevista nel capitolato speciale.

8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento di condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;

b) utilizzo parziale dell'opera;

c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei lavori;

d) richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 10;

e) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto;

f) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

9. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 8, lett. b) e d), l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui al comma 7 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 34. Nei casi di cui al comma 8, lett. a), c), e) e f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.

10. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine di dieci giorni ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale.

11. I collaudatori devono aver svolto una comprovata attività professionale nella specifica materia oggetto di collaudo. Essi devono comunque risultare iscritti nei rispettivi albi professionali.

12. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, deve essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dai predetti soggetti nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno.

13. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere in corso rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.

15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14. Nel caso di affidamento di incarichi di collaudo a soggetti non iscritti nell'elenco regionale, i predetti documenti sono acquisiti preliminarmente all'affidamento dell'incarico ai fini della verifica dei requisiti.

16. La deliberazione di cui al comma 14 prevede altresì le categorie di lavori pubblici per le quali i tecnici di cui al comma 14 possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio e dall'esperienza professionale documentata.

17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica composta da sei esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli ordini professionali.

18. Non possono in ogni caso essere iscritti all'elenco i soggetti:

a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese esercenti appalti pubblici di lavori;

b) interdetti dai pubblici uffici;

c) sospesi dall'albo dell'ordine professionale;

d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli I, II, V, VI e VII del libro secondo del codice penale;

e) che rivestono la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.

19. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

20. Sono cancellati dall'elenco i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:

a) una delle condizioni previste dal comma 18;

b) grave negligenza, notevoli irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;

c) falsità delle dichiarazioni;

d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale.

21. La cancellazione dall'elenco è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del d.p.r. 1199/1971.

22. Nel caso previsto dal comma 20, lett. d), si procede alla cancellazione d'ufficio.”

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