Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 15 ter così recitava:

“Art. 15 ter - (Modalità di esecuzione e procedure di affidamento)

1. I lavori in economia si possono eseguire:

a) in amministrazione diretta;

b) mediante cottimo fiduciario;

c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;

d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a “40.000 euro”;

e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.

2. Per i lavori in economia di importo superiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori.

3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiano i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.

5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:

a) la descrizione dei lavori;

b) i prezzi unitari a misura o a corpo;

c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;

d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;

e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.

6. La convenzione deve indicare:

a) la descrizione dei lavori;

b) i corrispettivi della prestazione;

c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;

d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;

e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.

7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.

8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.

9. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.

10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.

11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.

12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.

13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione amministrativa.”

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