Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 15 bis così recitava:

“Art. 15 bis - (Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia)

1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;

b) interventi di messa in sicurezza;

c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;

e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;

f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a “40.000 euro”.”

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