Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 15 così recitava:

“Art. 15 - (Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici)

1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'articolo 18 e dei casi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.

2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all'attestazione da parte del coordinatore del ciclo dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:

a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14;

b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3;

c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;

d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;

e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo 35.

4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai sensi dell'articolo 329 della l. 2248/1865, all. F. Possono stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi ad interventi di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.

5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15bis e 15ter. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nell'articolo 15bis, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.

6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista l'esigenza di assicurare, attraverso l'impiego di particolari materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto appaltante fornisca direttamente all'appaltatore detti materiali, con detrazione del relativo valore dall'importo a base di gara.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.

8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai capitolati, generale e speciale, di cui all'articolo 30, anche in pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza.”

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