Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13 - (Contenuto della progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo di cui all'art. 8.

2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto, le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative, logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva, inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.

3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:

a) abrogata

b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;

c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;

d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;

e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'oneri;

f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;

g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri;

g bis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente.

3 bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento.

4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione preliminare.”

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