Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - (Contenuto della progettazione preliminare)

1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate negli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento e alle condizioni geologiche e geotecniche, da valutarsi in apposite relazioni preliminari. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi di realizzazione su base parametrica, con riferimento a quanto previsto nel documento preliminare alla progettazione. Essa, inoltre, deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie ed individuare gli atti e i procedimenti amministrativi necessari al completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e fornire prime indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Nella redazione della progettazione preliminare di cui al comma 1, il progettista deve indicare e rispettare le norme legislative e regolamentari applicabili nel ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.

3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

4. Il livello di sviluppo della progettazione preliminare deve essere tale da consentire l'avvio delle procedure espropriative e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.”

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