Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - (Piano regionale operativo)

1. Ad intervenuta approvazione del programma regionale di previsione, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone l'avvio delle successive fasi di progettazione dei lavori ricompresi nel medesimo.

2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate, restano salve le speciali procedure di variante di cui ai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il piano regionale operativo con efficacia annuale, sulla base del programma regionale di previsione approvato, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, della fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.

4. Il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.

5. Il piano regionale operativo si compone:

a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale, inseriti secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), aggiornate con l'indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento, nonché dall'indicazione dei titoli abilitativi acquisiti di cui al comma 7 e delle rappresentazioni riepilogative che evidenzino i dati economici desumibili dalle progettazioni definitive;

b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel piano regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35 ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;

c) dell'elenco dei lavori pubblici inclusi raggruppati secondo le tipologie di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).

7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, promuove la formulazione delle occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così come modificato, da ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Il dirigente della struttura che promuove o gestisce l'esecuzione dell'opera pubblica promuove altresì la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa regionale, per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, primo periodo, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi, cui partecipano anche enti privati, si esprime sulla progettazione preliminare o definitiva e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti degli enti, delle amministrazioni e delle strutture regionali interessati. Qualora un'amministrazione sia assente deve far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi venti giorni dalla data della riunione; in caso contrario si ritiene la stessa consenziente.

9. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel piano operativo regionale a condizione che la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro programmato sia stata eseguita la progettazione preliminare.

10. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino