Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - (Programma regionale di previsione)

1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale, agli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di autofinanziamento.

2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto a verifica annuale.

3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

4. Il programma regionale di previsione si compone:

a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale, funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;

b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:

a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di interesse regionale finanziati dalla Regione alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori e i lavori pubblici, eseguiti dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3, o che siano a completamento di lavori già avviati dalla Regione;

b) i programmi di manutenzione di cui all'articolo 18.

5 bis. Al programma regionale di previsione è allegato l'elenco degli interventi che si intendono avviare, ma che non hanno ricadute finanziarie nel triennio di riferimento del programma.”

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