Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 6 così recitava:
“Art. 6 - (Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma regionale di previsione e del piano regionale operativo di cui agli artt. 7 e 8.
2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici. All'individuazione dei bisogni procedono le strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti.
3. L'individuazione, negli atti programmatori generali e di settore dell'Amministrazione regionale, o nel programma di governo, di un bisogno di cui al comma 2, ovvero di un insieme o di un singolo lavoro pubblico, costituisce presupposto per l'avvio della relativa progettazione.
4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate in conformità agli articoli 20, 21 e 21bis.
4 bis. Abrogato
5. L'affidamento della progettazione preliminare costituisce presupposto per l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7.
5 bis. I documenti programmatori di cui agli articoli 7 e 8 sono pubblicati sul sito internet della Regione a cura della banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41; della intervenuta approvazione dei predetti documenti, da parte degli organi competenti, è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.”
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