Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 4 così recitava:

“Art. 4 - (Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici)

1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.

2. Alle fasi di cui al comma 1 corrispondono8 gli studi ed i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14.

3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato preliminarmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994, e successive modificazioni.

4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico, nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina.

5. Il coordinatore sovraintende al tempestivo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

0a) cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione i cui contenuti sono definiti all'articolo 11;

a) verifica la rispondenza delle azioni progettuali in essere con le indicazioni espresse dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri, proponendo gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;

b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;

c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;

d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'art. 14, comma 4;

e) vigila altresì sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna. Sovraintende all'esecuzione dell'appalto o della concessione, assicurando il rispetto del contenuto contrattuale. In relazione alle fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, il coordinatore sovraintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli art. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), che non assume in via diretta;

f) assicura il rispetto delle prescrizioni previste per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.

6. Il coordinatore assicura altresì, nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di servizi, la tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico, con particolare riferimento al controllo del consumo delle risorse secondo criteri di efficacia e di efficienza, alla corretta definizione degli obiettivi funzionali dei contenuti economici e finanziari del ciclo, dei tempi per il suo completamento e del raggiungimento del necessario livello qualitativo delle opere.

7. Al momento dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla nomina di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di richiedere, con proposta motivata, il supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze.

8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, alcune funzioni siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente affida ad uno o più dipendenti lo svolgimento delle predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di fornire il supporto tecnico e di mantenersi informato sul corso dei procedimenti. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente.

8 bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante ovvero, qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno.

9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne, il ricorso alle figure professionali esterne di cui ai commi 7 e 8bis deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e giuridico necessarie per espletare l'incarico loro affidato. Gli organi competenti procedono al conferimento dell'incarico previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati, con particolare riferimento alle attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. L'accertamento deve essere altresì condotto in relazione alla capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e del coordinamento. L'atto di nomina è subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 20.

10. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 7 e 8bis non possono, per tutta la durata dell'incarico, assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.”

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