Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 3 così recitava:
“Art. 3 - (Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da realizzarsi nel territorio della regione da parte dei soggetti di cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi sui beni culturali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione;
b) ai Comuni;
c) alle Comunità montane;
d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;
e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto compatibili, 19, 20, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41, comma 5.
i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15bis e 15ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2bis, e 41, comma 5.
3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'articolo 8, comma 9. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
28/03/2024
- Superbonus, trattativa Meloni-Giorgetti sui cantieri nelle aree del terremoto 2016 da Il Sole 24 Ore
- Superbonus, maxi sanzione senza comunicazione antifrode da Il Sole 24 Ore
- Costruzioni, produzione al top da due anni da Il Sole 24 Ore
- Senza la Cilas sui contratti di 110% resta la stretta da Il Sole 24 Ore
- Con il decreto colpo troppo duro ai cantieri post sisma da Il Sole 24 Ore
- Codice della strada, primo ok alla riforma da Il Sole 24 Ore