Articolo aggiunto dall'art. 36, comma 1, della L.R. 05/08/2005, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 40-bis - (Consulta regionale per i lavori pubblici)

1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

f) da un rappresentante, designato d'intesa dagli ordini professionali interessati;

g) da un rappresentante, designato d'intesa dai collegi professionali interessati;

h) da due rappresentanti, designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore edile;

i) da un rappresentante, designato d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore edile.

3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di programmazione e bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato nell'ambito della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.

5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

7. Spetta alla Consulta:

a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia delle opere e dei lavori pubblici;

b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla materia delle opere pubbliche;

c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42;

e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporne la convocazione ai sensi dell'articolo 40ter.

8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto è gratuita."

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