Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 04/11/2005, n. 25 e abrogato dall'art. 2, della L.R. 08/03/2013, n. 6, così recitava:

Art. 32 - (Strutture per le radiotelecomunicazioni) - 1. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono definite dalla vigente normativa di settore.

2. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni devono essere localizzate in modo da non incidere negativamente:

a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;

b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;

c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;

d) sulle aree naturali protette.

4. Le Unités des Communes valdôtaines ed il Comune di Aosta, d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati:

a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e comunque ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel comma stesso;

b) ad evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio;

c) a concentrare per quanto possibile le strutture per le radiotelecomunicazioni mediante l'associazione delle stesse sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;

d) a localizzare le strutture per le radiotelecomunicazioni nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto previsto al presente articolo;

e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni.

5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

6. L'installazione di strutture per le radiotelecomunicazioni deve rispettare il piano di cui al comma 4.”

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