Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, della dalla L.R. 21/12/2020, n. 14, così recitava:

“5. Per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita ogni modifica necessaria ad adeguare le modalità di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni tecniche e organizzative non previste dai documenti di gara e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni, per la tutela della continuità del rapporto contrattuale e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse della stazione appaltante. Nell’autorizzare le modifiche, il responsabile unico del procedimento indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale.”

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