Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, della L.R. 29/03/2021, n. 7, così recitava:

“Art. 18 - Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può richiedere, prima del rinnovo, la proroga della stessa al fine di realizzare nuovi ulteriori investimenti necessari per l'utilizzazione delle acque.

2. La richiesta di proroga della concessione è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

3. Il dirigente del Servizio regionale può concedere la proroga della concessione al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti occorrenti con le modalità previste all’articolo 12. La durata massima della proroga è di venticinque anni.”

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