Articolo abrogato dalla L.R. 19/10/2011 n.52. L’articolo 7 così recitava: “1. Il PIER viene attuato con deliberazioni della Giunta regionale che, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 15 della l.r. 49/1999, annualmente specificano gli obiettivi operativi, individuano le modalità di intervento e definiscono il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive il quadro conoscitivo del sistema energetico regionale e i risultati dell'attuazione delle politiche in materia di energia, sulla base delle attività, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e dei relativi indicatori di efficienza ed efficacia previsti dal PIER e dai suoi provvedimenti attuativi.”

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