Articolo abrogato dalla L.R. 22/02/2017, n. 5.

L’articolo 14 così recitava:

“Art. 14 - Conferenza permanente

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell’ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, è istituita un’apposita conferenza permanente che si articola a livello regionale e provinciale.

2. La conferenza permanente di livello regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, e dagli assessori all'ambiente e alla sanità, nonché dai presidenti delle province o loro delegati.

3. Alla conferenza permanente di livello regionale partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAT e il dirigente regionale responsabile della competente struttura.

4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, un rappresentante della commissione istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), nonché per le altre determinazioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.

5. La conferenza permanente di livello regionale:

a) formula proposte per l’approvazione delle direttive regionali annuali di cui all’articolo 15, sulla base delle richieste degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7 e delle risorse dagli stessi rese disponibili;

b) esprime il parere sulla carta di cui all’articolo 13;

c) esprime il parere sulla proposta di piano annuale delle attività elaborata dal direttore generale dell’ARPAT;

d) abrogata;

e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e di attività dell’ARPAT;

f) formula valutazioni e proposte in merito all’attività dell’ARPAT.

6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da provincia, comuni, comunità montane e enti parco regionali, promuove tra gli enti stessi intese volte a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e c) devono essere inviate alla conferenza permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno.

8. Alla conferenza permanente di livello provinciale di cui al comma 7 partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il dirigente della struttura periferica di livello provinciale dell’ARPAT.

9. Alla conferenza permanente di livello provinciale sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).”

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