Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Art. 66 (Modifica degli allegati) — 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può apportare modifiche agli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con deliberazione, alla modifica delle soglie di cui agli allegati B1, B2 e B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D. Dette soglie, qualora incrementate, non devono superare di più del 30 per cento le soglie di cui alla parte II, allegato IV, del d.lgs. 152/2006.

2. Comma abrogato dalla L.R. 17/02/2012, n. 6.

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