Articolo prima sostituito dalla L.R. 17/02/2012, n. 6 e poi abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

“Art. 41 (Definizioni) — 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal d.p.r. 207/2010; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l’ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull’ambiente ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006;

d) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale (SIA): l’insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l’aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l’ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell’allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l’insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all’espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell’autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all’articolo 58, comma 2;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l’iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l’attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l’insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull’ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino