Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Art. 40 (Valutazione previa degli effetti ambientali) — 1. Le decisioni amministrative relative ai progetti di cui all’articolo 43, sono prese previa descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di ciascun progetto sull’ambiente, inteso come l’insieme dei seguenti fattori:

a) l’uomo, la fauna e la flora;

b) il suolo, l’acqua, l’aria ed il clima;

c) gli ecosistemi;

d) il paesaggio ed il patrimonio culturale;

e) i beni materiali, e i fattori agricoli ed economici;

f) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere precedenti.”

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