Allegato abrogato dalla L.R. 25/02/2016, n. 17, così recitava:

Allegato D - Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

 

1. Relazione con piani e programmi

Deve essere valutata la relazione del progetto con i piani e programmi aventi valenza ambientale.

 

2. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- dimensioni del progetto; la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla entità del suoi probabili impatti;

- cumulo con altri progetti;

- utilizzazione delle risorse naturali, considerando la rinnovabilità delle risorse utilizzate;

- produzione rifiuti;

- inquinamento e disturbi ambientali;

- rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

 

3. Localizzazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono risentire dell’impatto del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- l’utilizzazione attuale del territorio;

- la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose e forestali;

d) riserve e parchi naturali, ivi comprese le relative aree contigue;

e) aree carsiche;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale, paesaggistica o archeologica;

i) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

l) zone classificate o protette dalle norme vigenti; zone protette speciali designate in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

m) aree a rischio di esondazione;

n) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

 

4. Caratteristiche dell’impatto

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 2 e 3 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);

- della natura transfrontaliera dell’impatto;

- dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;

- della probabilità dell’impatto;

- della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.”

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