Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Art. 69 (Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita) — 1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito di interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.

3.

4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).

5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all’articolo 68 e, in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica l’indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire:

a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio;

b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;

c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità;

d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell’intorno di riferimento.

6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.

7. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2005.

8. La conferenza di cui al commi 2 e 3, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.

9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente."

Dalla redazione