Articolo abrogato dalla L.R. 25/06/2020, n. 45.

L’articolo 36 così recitava:

“Art. 36 - Inserimento dell’articolo 70 bis nella l.r. 77/2013

1. Dopo l’articolo 70 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“Art. 70 bis - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 67/2003

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del Sistema regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività) è inserito il seguente:

“5 bis. Nel caso sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione può anticipare di cassa agli enti locali ed agli altri soggetti attuatori risorse finanziarie non superiori alle risorse statali già assegnate per tale emergenza.”.

2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 24 della l.r. 67/2003 è inserito il seguente:

“5 ter. Le somme di cui al comma 5 bis sono anticipate a valere sull’UPB di spesa 811 “Partite di giro” e sono reintroitate sulla UPB di entrata 611 “Partite di giro” del bilancio regionale, a seguito dell’effettivo accreditamento delle risorse nazionali nella contabilità speciale istituita a favore del commissario delegato.”.”

Dalla redazione