La L.R. 10/11/2014, n. 65 ha abrogato il presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie e finali di cui al capo I, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa L.R. 65/2014, così recitava:

"Art. 30 (Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005) — 1. L’articolo 129 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 129 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune vigila sull’attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli atti di cui all’articolo 52 e del regolamento edilizio ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella SCIA.

2. Quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi, il comune provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo o in assenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 1.

4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.

5. Ove nei luoghi in cui siano realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del d.p.r. 445/2000, oppure non sia stato apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, le autorità competenti ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall’ente parco; i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d’intesa con i comuni interessati.”. "

Dalla redazione