Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 19/06/2000, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 20, così recitava:

“Art. 39 (Modificazione alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 - Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) — 1. L'articolo 3-quater della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-quater (Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 3-quinquies,-sexies e-septies) — Le agevolazioni previste dagli articoli 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies sono concedibili unicamente a soggetti non svolgenti attività di impresa."

1bis. La modificazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data indicata nella prima deliberazione attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35.””

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