Comma abrogato dall'art. 60, comma 1, della L.P. 08/08/2023, n. 9, così recitava:

"2. Dopo l'articolo 12-bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è inserito il seguente:

"Art. 12-ter - Patti territoriali

1. Il patto territoriale è l'accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

2. Il patto territoriale è altresì uno strumento di attuazione della riforma istituzionale per il decentramento della pubblica amministrazione. Nell'istituzione delle priorità di cui al comma 12, sono privilegiati i patti tra i cui sottoscrittori figurano i soggetti che la legge provinciale indica come forme istituzionali per la gestione associata delle funzioni amministrative negli ambiti territoriali per l'esercizio delle funzioni trasferite o subdelegate ai comuni.

3. Ciascun patto territoriale indica:

a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione provinciale;

b) il soggetto responsabile e gli altri soggetti sottoscrittori;

c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione dell'accordo;

d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;

e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio nonché di eventuali risorse comunitarie e statali;

f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali.

4. Per attuare il patto territoriale i soggetti sottoscrittori individuano, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero costituiscono, in tale veste, società miste.

5. Il soggetto responsabile, avvalendosi della struttura individuata dalla Giunta provinciale, provvede tra l'altro a:

a) attivare le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del patto;

b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;

c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati fungendo altresì da sportello unico per i soggetti sottoscrittori;

d) verificare la coerenza delle iniziative col patto e il rispetto degli impegni dei soggetti sottoscrittori, assumendo i necessari provvedimenti in caso di inadempimenti o di ritardi;

e) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

f) promuovere, ove necessario, la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 e quella prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

g) presentare alla Giunta provinciale una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte, nonché i progetti non attivabili o non completabili dei quali è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dagli specifici stanziamenti destinati dalla Provincia ai patti territoriali.

6. Nell'ambito del patto territoriale la Provincia può promuovere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri generali fissati dagli altri strumenti della programmazione provinciale, direttamente o indirettamente attraverso l'intervento finanziario, la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, materiale o immateriale, rivolte al miglioramento del contesto economico-ambientale ai fini del consolidamento, della qualificazione e dello sviluppo locale.

7. Le opere realizzate ai sensi del comma 6 possono essere trasferite gratuitamente, con il vincolo di inalienabilità, in proprietà ad enti locali e ad altri enti pubblici operanti in ambito locale, ivi compresi quelli camerali. In alternativa possono essere concessi in gestione a soggetti pubblici e privati, anche associati, a condizione che essi assumano previamente l'obbligo di sostenere gli oneri derivanti dalla gestione.

8. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 6 si applicano gli articoli da 2 a 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di opere pubbliche comprese in un piano straordinario.

9. Qualora la realizzazione dei patti territoriali richieda la modificazione delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, fermo restando quanto stabilito dal comma 8, alle procedure di variante si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con i seguenti adattamenti:

a) nel caso di varianti ai piani comprensoriali di coordinamento, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la commissione urbanistica provinciale (CUP) esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni;

b) nel caso di varianti ai piani regolatori generali, queste possono essere deliberate prima che trascorrano due anni dalla deliberazione di adozione del piano o della precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. I termini di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991, entro i quali la Giunta provinciale approva la variante e la CUP esprime il parere, sono ridotti rispettivamente a centoventi giorni e a sessanta giorni.

10. Per la realizzazione dei patti territoriali la Giunta provinciale può individuare annualmente riserve di risorse finanziarie sulle leggi di settore e riserve sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 16 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. È istituito un apposito fondo, da gestire secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, destinato a finanziamenti per la realizzazione di opere e, nei limiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per l'agevolazione di fattispecie non previste dalla vigente legislazione di settore. Con il medesimo fondo possono essere finanziate le spese dei progetti di fattibilità dei patti territoriali, quelle di progettazione, anche ambientale, delle opere nonché quelle per studi, analisi e ricerche. Per la valutazione economico-finanziaria degli investimenti la Provincia può avvalersi di istituti bancari a tale scopo convenzionati. La Giunta provinciale individua le strutture preposte all'istruttoria degli interventi previsti dal presente comma.

11. Ai soggetti sottoscrittori è assicurata priorità nell'ammissione delle istanze presentate ai sensi delle leggi provinciali per la realizzazione dei patti. La realizzazione degli interventi e la concessione delle agevolazioni e dei finanziamenti contemplati dal patto territoriale sono disposti anche prescindendo dalle procedure previste dagli altri strumenti della programmazione settoriale e anche in deroga ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

12. Con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta provinciale stabilisce i criteri, le modalità e l'ordine di priorità per la predisposizione e per l'attuazione dei patti territoriali nonché le misure di intensità delle agevolazioni nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per le finalità di valorizzazione di zone montane di cui alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, di sviluppo di ambiti turistici di cui alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e di promozione del turismo rurale di cui alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14. Sono conseguentemente abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 3-ter della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), introdotto dall'articolo 24 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

b) articoli 5 e 6 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura);

c) capo IV del titolo Il della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna), legge come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17"."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino