N108 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 01/08/2011, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 8-bis - Aiuti per il riequilibrio territoriale

1. Per favorire il riequilibrio territoriale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti fissi sostenuti dalle imprese operanti in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica. Queste finalità sono perseguite mediante la concessione di maggiorazioni di aiuto, nel rispetto dell’intensità massima stabilita dalla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall’articolo 35; in alternativa tali aiuti possono essere concessi nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis), anche in misura superiore alle soglie ordinarie.

2. La Provincia sostiene la realizzazione di iniziative innovative e creative nell’ambito della montagna, in particolare nei settori tradizionali e in quelli connessi con la moderna fruizione della montagna relativi al settore agroalimentare, all’intrattenimento, allo sport e al tempo libero nonché al benessere."

Dalla redazione