Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 20, così recitava:

“Art. 30 (Sostituzione dell'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 - Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) — 1. L'articolo 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-sexies (Contributo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale) — 1. La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare."

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.””

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