Articolo abrogato dall'art. 115, comma 2, del D. Pres. P. 27/04/2010, n. 13-45/Leg., così recitava:

"Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale)

1. All'articolo 3 della Legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma le parole: "Il comitato tecnico forestale può subordinare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comitato tecnico forestale ed il servizio provinciale competente in materia di foreste possono subordinare";

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"In caso di trasformazione abusiva delle superfici boscate il comitato tecnico forestale e, ove competente al rilascio dell'autorizzazione, il servizio provinciale competente in materia di foreste possono imporre lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. In caso di mancata esecuzione, i predetti organismi diffidano l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia di importo corrispondente alla spesa prevista; in tal caso il servizio provinciale competente in materia di foreste cura l'esecuzione dei lavori. Ove l'interessato non effettui il deposito, ovvero qualora l'esecuzione dei lavori abbia comportato una spesa superiore a quella prevista, la riscossione delle somme dovute è disposta secondo le norme previste dall'articolo 51 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)."

2. L'articolo 4 della Legge provinciale n. 31 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Interventi compensativi.

1. Allo scopo di assicurare il mantenimento di un equilibrato assetto idrogeologico e forestale del territorio, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura da parte del comitato tecnico forestale, in applicazione della Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione di specie di cui all'articolo 3 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, possono essere subordinati al rimboschimento o al rinfoltimento compensativo di una superficie di norma non inferiore a quella trasformata, da effettuarsi a cura del titolare dell'autorizzazione nell'ambito del bacino idrografico o del territorio comunale, anche su proprietà diversa da quella del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora non sussistano le condizioni per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla realizzazione di opere forestali e di miglioramento dei boschi esistenti, di opere idraulico-forestali o di antincendio oppure al versamento di una somma pari al costo del rimboschimento di un'area delle stesse dimensioni di quella trasformata; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale per essere destinata alla realizzazione di interventi di rimboschimento o di opere forestali, idraulico-forestali o antincendio su terreni situati nell'ambito del territorio dell'ente interessato.""

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