Articolo abrogato dall'art. 39, comma 1, della L.P. 24/10/2006, n. 7, così recitava:

"Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento).

1. L'articolo 4 della Legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Comitato tecnico interdisciplinare.

1. Per l'elaborazione della proposta di piano di cui all'articolo 3 e per l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti da questa legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare composto:

a) da quattro funzionari provinciali, addetti rispettivamente alle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, delle miniere e delle foreste;

b) da un funzionario del servizio provinciale competente in materia geologica;

c) da un funzionario provinciale esperto in valutazione di impatto ambientale;

d) da un esperto in organizzazione aziendale industriale;

e) dal dirigente del servizio competente in materia di cave o da un suo delegato.

2. Per l'esame definitivo della proposta di piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o di sue varianti o aggiornamenti il comitato è integrato:

a) da un componente della commissione urbanistica provinciale, di cui all'articolo 6 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

b) da un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 8 della Legge provinciale n. 22 del 1991;

c) da un componente del comitato tecnico forestale, di cui all'articolo 31 della Legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

d) da due esperti in organizzazione aziendale industriale.

3. Il comitato è presieduto dal dirigente generale del dipartimento competente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente del servizio competente in materie di cave. Per le sedute relative al procedimento di formazione del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, il comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di cave ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale competente.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale; i componenti individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono designati dai presidenti dei rispettivi organi collegiali.

5. Con le modalità del comma 4 vengono nominati anche i membri supplenti dei componenti individuati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e dal comma 2.

6. Per il funzionamento e la durata del comitato, per la chiamata di eventuali esperti, nonché per i compensi da attribuire ai commissari, si applicano le vigenti norme disciplinanti la commissione urbanistica provinciale.

7. I componenti individuati dal comma 2 restano in carica per il periodo necessario per l'esame del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o delle sue varianti o aggiornamenti."

2. All'articolo 4 bis della Legge provinciale n. 6 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali sono assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9 bis sono valide purché siano presenti i due funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste.";

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, sono valide purché siano presenti i funzionari indicati al comma 1 e i componenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere b) e c)."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle aree di cui al comma 1 è possibile realizzare, qualora ammesse dalla normativa urbanistica, opere non rientranti nella disciplina di questa legge, ferma restando la necessità di acquisire il parere favorevole del comitato tecnico interdisciplinare sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento."

4. Al sesto comma dell'articolo 7 della Legge provinciale n. 6 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con l'autorizzazione o una sua successiva integrazione il sindaco può consentire al titolare dell'autorizzazione di installare o realizzare, all'interno delle aree identificate nell'autorizzazione o individuate specificatamente nei programmi di attuazione di cui all'articolo 6, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale proveniente dalle eventuali altre cave della medesima area estrattiva così come individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, con esclusione di strutture o impianti destinati alla trasformazione del relativo materiale. Le predette strutture o impianti fissi possono anche lavorare materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato."

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture e impianti di cui al presente comma non si applica la procedura prevista dall'articolo 9-bis."

5. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

"I materiali risultanti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche, nonché quelli risultanti dall'asporto di vecchie discariche di porfido, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti, qualora esista lo spazio sufficiente e comunque non costituisca ostacolo o pericolo per l'attività, possono essere depositati sul piazzale di cava anche per essere lavorati, senza limitazioni, negli impianti di cui al sesto comma."

6. L'articolo 8 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Domanda per ottenere l'autorizzazione.

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo 7 presenta domanda al sindaco del comune nel cui territorio ricade l'area per la quale l'autorizzazione viene richiesta.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di presentazione delle domande. Fino all'approvazione delle nuove modalità continuano ad applicarsi le precedenti."

7. Il quinto comma dell'articolo 9 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente: "Il comitato, inoltre, indica l'ammontare della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal disciplinare, precisando quali inadempimenti possano dar luogo all'incameramento totale o parziale della cauzione. La cauzione è versata dal richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione anche sotto forma di fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale."

8. Al comma 3 dell'articolo 9 bis le parole: "dai componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai funzionari competenti per le materie della tutela del paesaggio e delle foreste, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a)".

9. Il comma 4 dell'articolo 9 bis della Legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente: "4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico espresse ai sensi dei commi 2 e 3, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Qualora nella seduta del comitato tecnico interdisciplinare vi sia motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in tali determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni."

10. L'articolo 25 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Art. 25 - Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato per le violazioni alle norme di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 600 a 3.200 euro per chi intraprende, all'interno di area individuata dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, attività di ricerca o coltivazione di cave o torbiere senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da 300 a 1.600 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture di cui al sesto comma dell'articolo 7, senza l'autorizzazione ivi prevista, ferme restando le sanzioni disposte dalla disciplina in materia urbanistica, qualora detti impianti o strutture non siano suscettibili di essere autorizzati ai sensi della medesima disciplina o vengano comunque utilizzati fuori dai limiti ivi consentiti;

c) da 300 a 1.600 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 11;

d) da 600 a 3.200 euro nei casi previsti dalla lettera c), quando l'infrazione commessa comporta grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sindaco ordina la sospensione immediata dei lavori.

3. Dell'accertamento delle infrazioni sono incaricati i funzionari degli uffici preposti alla sorveglianza sulle cave e torbiere, i quali redigono il relativo verbale e lo trasmettono all'ufficio competente."

11. Dopo l'articolo 25 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è inserito il seguente:

"Art. 25-bis - Temperamento del regime sanzionatorio.

1. La Giunta provinciale con proprio provvedimento individua le ipotesi di violazioni amministrative di cui alla presente legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento della sanzione.

2. Per eliminare la violazione accertata, il verbalizzante impartisce al contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.

3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità dell'adempimento. In nessun caso la proroga può superare i sei mesi.

4. Copia della prescrizione è eventualmente comunicata anche al rappresentante legale dell'ente, qualora diverso dal contravventore, nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate.

6. Ove risulti preciso adempimento, la contestazione è archiviata; ove risulti inadempimento, totale o parziale, si procede con l'applicazione della sanzione prevista."

12. Il quarto comma dell'articolo 26 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente: "Il terzo comma non si applica quando le attività estrattive sono abusivamente esercitate in aree non previste dal piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. In tali casi l'accertamento è effettuato, di norma, dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se occorre, del supporto tecnico del servizio provinciale competente in materia mineraria."

13. Il primo comma dell'articolo 27 della Legge provinciale n. 6 del 1980 è sostituito dal seguente:

"Chiunque esegua lavori di ricerca o coltivazione di cave o torbiere oppure installi o realizzi le strutture o impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alle sanzioni amministrative previste dal comma 1 dell'articolo 25, è tenuto a eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la restituzione in pristino dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate dal sindaco con propria ordinanza, sentito il comitato tecnico interdisciplinare. Il sindaco adotta l'ordinanza anche quando non sono stati realizzati, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione, i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, o quando non sono state rimosse le strutture o gli impianti di cui al sesto comma dell'articolo 7, nel periodo ivi previsto. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza entro il termine prescritto il sindaco provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione prestata."

14. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B."

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