Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.P. 09/03/2010, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 12-bis 1 - Strategie e interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico

1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall’Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.

2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell’ambito della pianificazione energetica e ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilità ambientale, la Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce specifici obiettivi da conseguire nel medio e lungo periodo, per ridurre la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili di origine esterna, raggiungere l’autosufficienza energetica, conservare la biodiversità e aumentare la biomassa, in particolare quella boschiva, e per incrementare la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica e degli altri gas climalteranti da parte degli ecosistemi.

3. La Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento dell’obiettivo “Trentino Zero Emission” con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l’anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l’anno 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale.

4. Nel quadro della normativa statale la Provincia può promuovere accordi per l’acquisizione di titoli d’uso o di altri meccanismi previsti dai protocolli internazionali in aree di foresta pluviale da gestire in modo sostenibile e certificato, anche attraverso forme di cooperazione decentrata, con il coinvolgimento di enti locali, istituzioni, università, centri di ricerca, imprese e associazioni.

5. Per garantire la costanza e la qualità della raccolta, della validazione, del controllo e della distribuzione dei dati sul clima e l’ambiente la Provincia istituisce la rete di monitoraggio climatico-ambientale, basata sulle stazioni di rilevamento presenti nel territorio provinciale. La rete svolge anche funzioni di osservatorio trentino sul clima, per promuovere l’approfondimento delle conoscenze necessarie per il monitoraggio e lo studio dell’evoluzione dei fenomeni e dei dati meteorologici e climatologici, nonché per la loro comunicazione e divulgazione, anche mediante il coinvolgimento di strutture, enti e organismi competenti in materia.

6. Per ricercare soluzioni energetiche più favorevoli alle attività economiche e sociali di una regione alpina, la Provincia può promuovere l’istituzione di un centro di ricerca per le nuove energie, in collaborazione con l’Università degli studi di Trento, con i musei e con gli istituti di ricerca, anche operanti in Trentino, e con le organizzazioni rappresentative del mondo produttivo e del lavoro.

7. Con deliberazioni della Giunta provinciale sono stabilite misure organizzative, tempi e modalità per l’attuazione dei commi 5 e 6, assicurando appropriate forme di coordinamento e collegamento tra le strutture provinciali competenti nonché lo scambio delle rilevazioni e dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito della rete di monitoraggio climatico-ambientale e dei dati relativi alle reti di monitoraggio dei corsi d’acqua e per il controllo delle crisi idriche. In prima applicazione, le deliberazioni adottate in attuazione di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

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