Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 1. - Oggetto e finalità

1. Al fine di perseguire la tutela e il miglioramento della salute, della qualità della vita, degli equilibri ecologici essenziali alla vita dell'uomo, della flora e della fauna, del patrimonio naturale e artistico, è istituita, in conformità alle disposizioni della C.E.E., la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti che possono avere rilevante incidenza ambientale.

2. La valutazione dell'impatto ambientale è finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli effetti dei progetti sull'ambiente, siano essi diretti o indiretti, a breve o a lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi, con riguardo altresì alle situazioni di rischi e alla possibilità di incidenti.

3. La valutazione dell'impatto ambientale concerne in particolare i seguenti fattori, nonché le loro interrelazioni:

a) l'uomo, la fauna, la flora;

b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici e il paesaggio;

c) i beni materiali ed il patrimonio culturale."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino