Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 6. - Valutazione dell'impatto ambientale
1. La valutazione dell'impatto ambientale è effettuata dalla Giunta provinciale, acquisito il parere motivato del Comitato provinciale per l'ambiente formulato sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria.
2. Il parere del Comitato provinciale per l'ambiente è reso in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici nonché, nel caso di progetti esecutivi, avuto riguardo al rispetto delle disposizioni di legge relative ai provvedimenti permissivi sostituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del Comitato provinciale per l'ambiente, la Giunta provinciale può richiedere al Comitato medesimo, indicando specificamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. La Giunta provinciale valuta positivamente l'impatto ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo - in via prioritaria - alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;
b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani di settore;
c) nel caso di progetti esecutivi, i pareri formulati in funzione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e d), siano positivi, ancorché corredati da condizioni prescrittive e/o modificative.
5. Con la deliberazione di valutazione positiva dall'impatto ambientale la Giunta provinciale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto; nonché i controlli sulla sua attuazione.
6. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera."
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
24/04/2024
- Con lo stop alla cessione, i crediti passeranno da “pagabili” a “non pagabili” da Italia Oggi
- Giurisprudenza casa: superbonus e difformità edilizie sanate da Italia Oggi
- Titolari effettivi, pressing su decreto da Italia Oggi
- Conciliazioni esenti pure dalle imposte ipocatastali da Italia Oggi
- Pnrr, al Sud il 43% dei fondi da Italia Oggi
- Stretta sul demanio da Italia Oggi