Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 6. - Valutazione dell'impatto ambientale

1. La valutazione dell'impatto ambientale è effettuata dalla Giunta provinciale, acquisito il parere motivato del Comitato provinciale per l'ambiente formulato sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria.

2. Il parere del Comitato provinciale per l'ambiente è reso in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e di specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico-antropici nonché, nel caso di progetti esecutivi, avuto riguardo al rispetto delle disposizioni di legge relative ai provvedimenti permissivi sostituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

3. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del Comitato provinciale per l'ambiente, la Giunta provinciale può richiedere al Comitato medesimo, indicando specificamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

4. La Giunta provinciale valuta positivamente l'impatto ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo - in via prioritaria - alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;

b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani di settore;

c) nel caso di progetti esecutivi, i pareri formulati in funzione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e d), siano positivi, ancorché corredati da condizioni prescrittive e/o modificative.

5. Con la deliberazione di valutazione positiva dall'impatto ambientale la Giunta provinciale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto; nonché i controlli sulla sua attuazione.

6. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera."

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