Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19, così recitava:

"Art. 9. - Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale

1. La valutazione positiva dell'impatto ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito di volta in volta dalla Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'ambiente, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del presentatore del progetto, la Giunta provinciale, sentito il Comitato, può prorogare il predetto termine.

2. Scaduto il termine di efficacia della valutazione dell'impatto ambientale senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale decade di diritto e la procedura dovrà essere integralmente rinnovata."

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