Articolo già modificato dall’art. 25, comma 1 della L.P. 12/09/1994, n. 6; dall’art. 8, comma 1, della L.P. 07/03/1997, n. 5; dall’art. 30, comma 4, della L.P. 22/03/2001, n. 3; dall’art. 74, comma 12, della L.P. 19/02/2002, n. 1; dall’art. 23, comma 24, della L.P. 15/12/2004, n. 10; sostituito dall’art. 73, comma 1, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2; dall’art. 51, comma 15, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 51 Varianti progettuali

1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;

b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;

c) errori oppure omissioni di progettazione;

d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;

e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

2. Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;

b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera.

7. Nel caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un aumento superiore al quinto rispetto all'importo originario di contratto, l'approvazione è subordinata all'accertamento da parte della Giunta provinciale delle cause che hanno determinato la variante e della sua necessità, nonché alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo tipo possono essere affidate all'originario contraente esclusivamente se sussistono i presupposti dell'articolo 33, comma 3.

8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.

9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.

10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione."

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