Articolo inserito dall'art. 33, comma 4, della L.P. 22/04/2014, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"Art. 21-bis - Concorso di idee

1. Per predisporre il documento preliminare di progettazione o lo studio di fattibilità di un'opera pubblica le amministrazioni aggiudicatrici possono indire un concorso di idee.

2. In caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di idee.

3. I concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria sono svolti nel rispetto dei principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, selezionando almeno cinque soggetti.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dall'amministrazione aggiudicatrice e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di una procedura di affidamento dell'incarico di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati, se in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare direttamente al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione se tale facoltà è prevista nel bando e se il soggetto è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare."

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